Statuto Federsanità Umbria

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TITOLO I

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede


1. E’ costituita la Federazione delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni dell’Umbria rappresentati nelle conferenze dei Sindaci associati ad ANCI Umbria ed indicata con la sigla Federsanità ANCI Umbria.

2. La Federazione è un’Associazione volontaria ed autonoma sul piano organizzativo ed è federata ad ANCI Umbria, svolgendo la propria attività nell’ambito degli indirizzi generali espressi da Federsanità ANCI Nazionale alla quale è federata.

3. Federsanità ANCI ha sede in Perugia presso la sede dell’ANCI o altra sede eventualmente deliberata dall’Assemblea.

Art. 2 Finalità


1. Scopo della Federazione è di assicurare la rappresentanza delle Aziende delle Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e dei Comuni, attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) o altre forme associate di livello regionale, nei rapporti con lo Stato e le Regioni, al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e sociosanitaria.

2. Scopo della Federazione è altresì quello di assicurare un collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle Autonomie locali, nell’ottica dell’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari con quelli socio-assistenziali.

3. La Federazione assume il compito di individuare le linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti, di promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela e del governo della salute pubblica, di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica degli associati nell’ambito della Regione Umbria.

4. La Federazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, della Regione, delle altre rappresentanze delle Autonomie. Attiva altresì rapporti con organizzazioni socio e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell’efficienza e 4 dell’efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

5. La Federazione mantiene uno stretto legame con ANCI Umbria per il raggiungimento delle finalità statutarie, sottoscrivendo all’occorrenza protocolli d’intesa.

Art. 3 Associati


1. Sono soci della Federazione le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Comuni in quanto associati all’ANCI ed in quanto rappresentanti negli ATI. Sono altresì soci della Federazione gli Enti che, in forma singola o associata nel rispetto delle specificità regionali, operino nella sfera dell’intervento pubblico o pubblico-privato e nel settore sanitario e socio sanitario.

2. La qualifica di socio si consegue a seguito di formale adesione alla Federazione con le modalità che dovranno essere stabilite dal Direttivo con apposito Regolamento.

3. L’adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell’organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

4. Il mancato versamento per più di un esercizio finanziario dei contributi associativi stabiliti dagli organi della federazione, determina la cessazione dalla qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dal Direttivo con formale decisione comunicata all’associato. Nella comunicazione deve essere indicata la decorrenza della cessazione dalla qualifica di socio. Decaduto il socio, i suoi rappresentanti decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione.

Art. 4 Organi


1. Sono organi della Federazione:

  • 1.1 L’Assemblea Regionale

  • 1.2 Il Comitato Direttivo

  • 1.3 Il Presidente

  • 1.4 Il Revisore dei Conti

2. Gli organi della Federazione restano in carica per il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato elettivo dei Comuni. Allorché siano indette elezioni generali amministrative, entro i tre mesi successivi viene indetta l’Assemblea per l’elezione degli organi.

3. Qualora un componente il Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica ricoperta. Il Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione. Se per qualsiasi motivo cessa dalle funzioni il Presidente, le funzioni vengono assicurate provvisoriamente dal Vice Presidente se eletto, o dal componente più anziano del Direttivo fino alla seduta dell’Assemblea che sarà convocata entro due mesi per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 5 Assemblea Regionale


1. L’Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende sanitarie associate, dai rappresentanti degli ATI e dai rappresentanti degli Enti indicati nell’Art.3

2. L’Assemblea è convocata all’atto di costituzione della Federazione ed obbligatoriamente entro tre mesi dalle consultazioni amministrative generali per l’elezione degli organi statutari. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante ordine del giorno da inviare agli Enti associati almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di impedimento motivato il termine è ridotto a 5 giorni.

3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal suo delegato. l’Assemblea congressuale nomina un Ufficio di Presidenza ed una Commissione di Verifica composta da 3 membri. La prima Assemblea nomina il Direttore della Federazione anche in persona esterna della medesima Assemblea Regionale.

4. L’Assemblea congressuale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ ammessa delega all’interno dello stesso Ente.

5. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno e straordinariamente su richiesta della maggioranza del Direttivo o su determinazioni del Presidente.

6. Il verbale delle Assemblee viene redatto dal Direttivo che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

7. L’Assemblea è competente alle modifiche dello Statuto.

Art. 6 Comitato Direttivo


1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Federazione e da sei membri eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti degli Enti associati, di norma tre rappresentanti delle Aziende 6 sanitarie e tre rappresentanti degli Enti Locali. Sono membri di diritto del Comitato Direttivo i membri degli Organismi nazionali di Federsanità.

2. Il Comitato Direttivo è organo di indirizzo politico amministrativo.

3. Su proposta del Presidente, il Direttivo può eleggere due Vice Presidenti di cui uno vicario.

4. Il Presidente può nominare, sentito il Direttivo, fino a due esperti che faranno parte integrante del Direttivo con voto consultivo.

5. Il Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti ed operatori di Enti associati.

6. Il Comitato Direttivo in particolare:

  • 6.1 Predispone ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;

  • 6.2 Provvede alla formulazione del Bilancio annuale previsionale e del rendiconto predisposti dal Segretario;

  • 6.3 Determina l’istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all’interno dello stesso Direttivo o all’interno degli organi e della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;

  • 6.4 Stabilisce indirizzi programmatici per l’attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria, avvalendosi anche della possibilità di costituire o partecipare ad associazioni specifiche a ciò deputate, così come previsto dall’Art.2, comma 2.

7. Il Direttivo si riunisce convocato dal Presidente almeno ogni due mesi. Potranno essere concordate unanimemente forme di convocazione diverse da quella scritta.

8. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. Il Comitato Direttivo adotta tutti i provvedimenti che non sono espressamente di competenza del Presidente.

10. Del Direttivo fa parte con diritto di voto il Presidente dell’ANCI Umbria.

11. Il Direttivo può deliberare in ordine alle spese necessarie per il funzionamento degli organi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 7 Il Presidente


1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea congressuale Regionale e rappresenta la Federazione.

2. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo del quale attua le determinazioni.

3. Provvede alla gestione ordinaria.

4. Assicura la presenza di Federsanità/ANCI Umbria a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all’approfondimento dei temi della salute e dell’assistenza sociale.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o da altro componente da lui delegato. Alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale, di cui ne fanno parte di diritto, può delegare in caso di assenza o impedimento il Direttore della Federazione Regionale.

6. Il Presidente partecipa ai lavori dell’Ufficio di Presidenza ANCI Umbria e insieme a due membri del Comitato Direttivo (di cui almeno uno in rappresentanza dei Comuni) ai lavori del Consiglio Direttivo di ANCI Umbria.

7. Al Presidente può essere attribuita una indennità o altre forme di rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, nella misura stabilita dal Direttivo.

Art. 8 Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo.

2. Il Revisore dei Conti esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all’attenzione del Comitato Direttivo così come predispone, negli stessi termini, una informazione sulla situazione finanziaria della Federazione. Norma Transitoria Nel corso del primo anno di costituzione, le funzioni del Revisore 8 saranno esercitate dal Comitato Direttivo

TITOLO II

Art. 9 Il Direttore


1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea costituente.

2. Il Direttore coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l’attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere al regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E’ anche responsabile dell’eventuale personale assegnato, o comandato dagli Enti associati, che opera all’interno della Federazione.

3. Il Direttore è responsabile della tenuta della contabilità e del costo di tesoreria della Federazione, disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento, mediante apposito regolamento interno concordato con l’Ufficio di Presidenza.

4. Il Direttore inoltre:

  • 4.1 Partecipa alle sedute del Comitato Direttivo. Redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione.

  • 4.2 Partecipa agli incontri con i Direttori delle altre Federazioni Regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede Nazionale.

  • 4.3 Se il Direttore, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni sono attribuite provvisoriamente al più giovane dei componenti del Comitato Direttivo.

  • 4.4 Al Direttore può essere attribuita un’indennità o altra forma di incentivazione determinata dal Presidente, d’intesa con il Direttivo.

Art. 10 Finanziamento e contributi


1. Le risorse finanziarie per l’attività di Federsanità ANCI Umbria sono scritte nel bilancio annuale e sono costituite:

  • 1.1 Dalle quote versate dalle Aziende ASL, Aziende Ospedaliere ed altri associati come previsto dall’Art. 3, comma 1, al netto della quota, nella percentuale concordata, 9 da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;

  • 1.2 Da contributi volontari o straordinari;

  • 1.3 Dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale, di ricerca per le istituzioni in ambito sanitario e/o sociale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3 dell’Art. 2 del presente Statuto;

  • 1.4 Dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della formazione o delle formazioni per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende;

2. Ogni Ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifesti, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi non comportano per la Federazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopraelencate.

4. E’ compito del Comitato Direttivo quello di valutare l’opportunità dell’accettazione in rapporto alle finalità statutarie di Federsanità ANCI Umbria.

Art. 11 Esercizio Finanziario


1. L’esercizio finanziario si sviluppa dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio di previsione è approvato dal Direttivo entro il 20 Febbraio dell’anno a cui il conto si riferisce.

3. Per la tenuta dei fondi la Federazione si avvarrà di un conto corrente presso un Istituto di credito con firma disgiunta del Presidente e del Direttore.

4. Per il primo esercizio 2009 i termini possono essere opportunamente adeguati dal Direttivo.

5. Ad ogni fine esercizio e comunque non oltre il 10 Febbraio, i documenti contabili di chiusura vengono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente e quindi comunicati al Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 12 Norma di rinvio


Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio allo Statuto Nazionale e alle norme di legge vigenti in materia.